Si allega la sentenza n. 27883/23 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in data 3/10/2023 mediante la quale – in materia di trattenuta “Balduzzi” da parte delle Aziende Sanitarie è stato statuito quanto segue: “Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l’azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale fra l’entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit. e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tenere conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente
assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso. L’opposta determinazione, concretamente attuata dall’Azienda ricorrente, si pone in contrasto con il principio posto dalla predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell’assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti“.

Lo Studio ha in corso dei procedimenti giudiziari di accertamento negativo avente ad oggetto le richieste di restituzione a carico dei Dirigenti Medici da parte delle Aziende Sanitarie della quota del 5% da destinarsi al cd. Fondo Balduzzi del compenso ricevuto per l’ALPI (libera professione intramoenia).

sentenza n. 27883-23 SC

 

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