ordinanza SC

sentenza 1177-23

Adeguandosi al diritto UE in materia, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, in base al divieto di discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato, la Suprema Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando sul ricorso dei medici veterinari assistiti dallo Studio, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia rinviando ad altra Corte Territoriale al fine di adeguarsi al seguente principio di diritto: “In tema di compensi spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, il comma 3 dell’art. 12 del CCNL 1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell’indennità di esclusività (di cui al precedente art. 5) la maturazione dell’anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di “un rapporto di lavoro a tempo determinato”, “senza soluzione di continuità” anche in aziende ed enti diversi del Comparto – in conformità con l’art. 3 Cost. nonché con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, come interpretati dalle sentenze della CGUE 26 ottobre 2006, causa C-371/04 cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11- deve essere inteso nel senso che laddove il servizio dal dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina e che, a maggior ragione , è da escludere che possa configurarsi una “soluzione di continuità” nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità“.
La Corte d’Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, ha quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti al pieno e integrale riconoscimento – ai fini del computo dell’esperienza professionale necessaria per l’attribuzione dei nuovi valori sia dell’indennità di posizione unificata sia dell’indennità di esclusività – dei periodi di lavoro a tempo determinato specificati nel ricorso, condannando pertanto l’Azienda Sanitaria ad includere detti periodi nell’esperienza professionale complessivamente maturata dai ricorrenti ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

 

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