ordinanza 13.7.23

Lo Studio Legale ha ottenuto l’importante pronuncia in materia di Pubblico Impiego, contratti a termine, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 13/07/2023 (ordinanza n. 20074/23) mediante la quale è stata cassata con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia che aveva rigettato le domande dei ricorrenti.
La S.C. ha ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di compensi spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, il comma 3 dell’art. 12 del CCNL 1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell’indennità di esclusività (di cui al precedente art. 5) la maturazione dell’anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di “un rapporto di lavoro a tempo determinato”, “senza soluzione di continuità” anche in aziende ed enti diversi del Comparto – in conformità con l’art. 3 Cost. nonché con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, come interpretati dalle sentenze della CGUE 26 ottobre 2006, causa C-371/04 cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11- deve essere inteso nel senso che laddove il servizio dal dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina e che, a maggior ragione , è da escludere che possa configurarsi una “soluzione di continuità” nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità“.

 

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