Nel 2013, la Banca Popolare di Bari (BPB) manifesta il suo interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di Banca Tercas, dal 2012 in regime di amministrazione straordinaria. Tra le condizioni poste dalla BPB per tale operazione vi è la copertura -da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (il «FITD»)- del deficit patrimoniale della Tercas nonché la realizzazione di una revisione dei conti della Tercas. Nel 2014 il FITD copre il deficit patrimoniale di Tercas e concede determinate garanzie; il tutto con approvazione della Banca d’Italia.La Commissione UE apre un’indagine su tali misure in ragione dei dubbi quanto alla loro compatibilità con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e con decisione del 23 dicembre 2015 conclude affermando che le dette misure costituivano un aiuto di Stato cui l’Italia aveva dato esecuzione a favore di Tercas. L’Italia (causa T-98/16), la BPB (causa T-196/16) e il FITD, sostenuto dalla Banca d’Italia (causa T-198/16), hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione. Con la sentenza del 19.3.2019, il Tribunale UE annulla la decisione della Commissione in quanto quest’ultima ha erroneamente ritenuto che le misure a favore di Tercas presupponessero l’uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato, ritenendo così soddisfatti i presupposti fondanti l’«aiuto concesso da uno Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Come spiega il Tribunale dell’Unione europea nel COMUNICATO STAMPA n. 34/19:

Per quanto riguarda la nozione di «aiuto concesso da uno Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Tribunale rammenta che esso deve presentare due condizioni distinte e cumulative: essere imputabile allo Stato ed essere concesso mediante risorse statali. 1 Decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1). www.curia.europa.eu Con riferimento alla condizione d’imputabilità dell’aiuto allo Stato, il Tribunale osserva che, in una situazione in cui l’intervento in favore di Tercas è stato concesso da un ente privato, ossia il FITD, spettava alla Commissione disporre d’indizi sufficienti per affermare che tale intervento è stato adottato sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, di conseguenza, esso era, in realtà, imputabile allo Stato. Nel caso di specie, la Commissione non disponeva d’indizi sufficienti per una siffatta affermazione. Al contrario, esistono nel fascicolo numerosi elementi che indicano che il FITD ha agito in modo autonomo al momento dell’adozione dell’intervento a favore di Tercas. A tal riguardo, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che il mandato conferito al FITD dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100 000 euro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il FITD non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana. Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi una finalità diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l’esecuzione di un mandato pubblico. Il Tribunale osserva, poi, che la Commissione non ha dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione. A tal riguardo, il Tribunale rileva che il FITD è un consorzio di diritto privato che agisce, in forza del suo statuto, «per conto e nell’interesse delle consorziate». Inoltre, i suoi organi direttivi sono eletti dall’assemblea generale del FITD e sono, come quest’ultima, composti esclusivamente da rappresentanti delle banche consorziate. In tali circostanze, il Tribunale sottolinea che l’autorizzazione, da parte della Banca d’Italia, dell’intervento del FITD a favore di Tercas non costituisce un indizio che consenta d’imputare la misura di cui trattasi allo Stato italiano. Infatti, quando la Banca d’Italia ha autorizzato tali aiuti, essa si è limitata a un controllo della loro conformità con il quadro normativo a fini di vigilanza prudenziale e non ha affatto imposto al FITD d’intervenire a sostegno di Tercas. Per di più, i delegati della Banca d’Italia che assistevano alle riunioni degli organi direttivi del FITD hanno avuto in questo caso un ruolo puramente passivo di meri osservatori. Inoltre, l’intervento della Banca d’Italia nei negoziati tra il FITD, la BPB e il commissario straordinario di Tercas è solo espressione di un dialogo legittimo e regolare con l’autorità di vigilanza, senza che quest’ultimo abbia avuto un impatto sulla decisione del FITD d’intervenire a favore di Tercas. Con riferimento alla condizione riguardante il finanziamento dell’intervento mediante risorse statali, il Tribunale conclude che la Commissione non ha dimostrato che i fondi concessi a Tercas a titolo dell’intervento di sostegno del FITD fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane. Il Tribunale rileva, a tal riguardo, che l’intervento del FITD a favore di Tercas trae origine da una proposta presentata inizialmente dalla BPB e ripresa successivamente da Tercas, conformemente allo statuto del FITD, utilizzando fondi forniti dalle banche membri del FITD, e nell’interesse dei membri del FITD, poiché l’aiuto a Tercas era meno oneroso rispetto all’attuazione della garanzia legale a favore dei depositanti di Tercas, in caso di liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima”.

 

Il diniego del 2015, così censurato dal Tribunale UE, ha condizionato la stessa Banca d’Italia che, all’epoca, escluse l’utilizzo del FITD per il salvataggio di altre 4 banche: Etruria, Chieti, Ferrara e Marche. Con conseguente danno dei risparmiatori e delle banche concorrenti danneggiate.

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