Per disporre l’affido condiviso di un bambino non ha rilievo il fatto che i due genitori vivano in città diverse, lontane tra loro; lo ha confermato la Prima Sezione della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 6535 del 06-03-2019 così statuisce:

“In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.”(Cass. n. 24526 del 02/12/2010). 2.7. Nel caso di specie, la Corte di appello, pur avendo riscontrato un’elevata conflittualità, tanto da concludere il provvedimento con un’ammonizione rivolta ad entrambi i genitori, ha tuttavia considerato che la stessa nei fatti era stemperata dalla lontananza delle parti in causa, di guisa che non assumeva una connotazione ostativa all’affido condiviso. A ciò ha aggiunto la riscontrata assiduità del padre, non collocatario e residente all’estero, nell’esercizio del diritto di visita, sicuramente idonea non solo ad escludere un suo inadempimento, ma, al contrario, a comprovare la capacità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. n. 977 del 17/01/2017)”.

S22BW-5e19031513200

 

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