Con sentenza n. 3963/2019, depositata in data 11.02.2019, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno deciso in merito alla questione relativa all’individuazione del tasso di interesse applicabile ai di Buoni Fruttiferi Postali -emessi prima dell’abrogazione dell’art. 173 del Codice Postale e di cui al d.lgs. 30 luglio 1999 n. 284 – che abbiano subito una modificazione in pejus del tasso originariamente previsto in forza di un decreto ministeriale emanato successivamente alla loro emissione.

La norma che ha abrogato l’art. 173 del Codice Postale, spiega la Suprema Corte, ossia l’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, al comma 3 aveva previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori.

Nello stesso comma 3 si prevede poi che i detti decreti ministeriali possano disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 284 del 1999, ha confermato l’abrogazione dell’art. 173 del codice postale ed ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.

Non è quindi in alcun modo contestabile, concludono le Sezioni Unite, che al rapporto controverso si applichi il testo dell’art. 173 del cit. D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, convertito in L. n. 588 del 1974.

In base a tale disposizione normativa, da ritenersi applicabile ai Buoni Postali emessi prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall’investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.

E’ importante precisare che la sentenza in commento non contrasta con la pronuncia antecedente delle Sezioni Unite -sentenza n. 13979 del 2007.

Quest’ultima trattava una fattispecie diversa e la questione oggetto di esame era intesa a definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in detta sede, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno dunque affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione “… e ciò, evidentemente,  non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all’inequivoco dato testuale dell’art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo.

 

 

Cass.Civ.SSUU-sent.n.3963-2019

 

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