Con specifico riferimento al diritto di accesso degli associati non amministratori di una associazione non riconosciuta alla documentazione relativa alla gestione dell’associazione stessa, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1143/2019, ha ritenuto applicabile la disciplina prevista per le società semplici di cui all’art. 2261 c.c.

Richiama come precedenti conformi il Tribunale Roma sent. 22.2.2010, il Tribunale di Siracusa ord. 24.11.2015.

La norma de qua stabilisce che i soci non amministratori hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi alla amministrazione nonché di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Nella fattispecie in esame si discuteva se tale consultazione dovesse essere considerata riferibile alla sola presa di visione della documentazione o potesse essere estesa anche all’estrazione di copia della stessa.

Il Giudice Torinese ha ritenuto che sia consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il diritto di consultazione spettante all’associato comprende, sia il diritto di prendere visione ed esaminare i documenti dell’associazione, sia il diritto di estrarne copia o riprodurli con altri mezzi (Tribunale di Roma sent. 22.2.2010).

Tale principio, ritiene il Giudice, “(…) appare condivisibile analogamente a quanto già stabilito dalla prevalente giurisprudenza di merito in riferimento alla disciplina di cui all’art. 2476 c.c. relativo alle società di capitali (Tribunale Milano 29.9.2015, Tribunale Milano 22.7.2012, Tribunale Verona 29.8.2011), laddove quale limite di tale diritto viene individuata l’applicazione del principio della buona fede. E’ stato a tal proposito in giurisprudenza affermato che il diritto di informazione che spetta al socio trovi un limite nel segreto sociale, e cioè che possano dagli amministratori non essere rivelate le notizie richieste qualora alla società stessa possa derivare un danno (in tal senso si veda Tribunale Piacenza 12.8.1994)”.

S22BW-5e19032517380

 

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