Con le decisioni n. 26757 e 26758 del 20.9.2018, l’Autorità Garante della concorrenza e del commercio (cd. AGCM) ha sanzionato due società, aventi ad oggetto attività di intermediazione nel commercio di diamanti (la IDB spa e la DPI spa) ed alcuni istituti di credito -in qualità di mediatori delle due stesse società- (Unicredit spa e BPM spa con la IDB spa e MPS spa con la DPI spa), nell’ambito di una vasta operazione di vendita di diamanti da investimento, attuata in violazione delle norme regolanti la materia.

Sono state accertate, più precisamente le violazioni degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b), c) d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 nei confronti della platea di consumatori/investitori sollecitati ad acquistare diamanti qualificati come “beni rifugio”, certificati e di facile liquidabilità.

La scorrettezza e illegittimità della pratica commerciale sanzionata è stata ravvisata nella diffusione di materiale promozionale, predisposto dalle società operanti nel settore del commercio dei diamanti da investimento e reso disponibile anche attraverso il canale bancario cui si rivolgeva il consumatore interessato all’acquisto, in cui si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo:

a) il prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato, ma, in realtà, pubblicato a pagamento su un giornale economico;

b) l’andamento del mercato e l’aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull’andamento dei propri prezzi di vendita, presentati falsamente come “quotazioni”, e messe a confronto con l’inflazione e le quotazioni ufficiali dell’oro;

c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l’unico canale di rivendita attraverso cui avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati era rappresentato dalle stesse società operanti nella vendita di diamanti;

d) la qualifica di leader di mercato dei professionisti IDB spa e DPI spa, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.

Per quanto riguarda la condotta delle banche coinvolte, l’AGCM ha accertato che quelle coinvolte proponevano alla propria clientela l’acquisto di diamanti, dipingendoli come un “bene rifugio” sicuro; ne promuovevano pertanto l’acquisto utilizzando e veicolando ai clienti il materiale informativo predisposto dalle società venditrici.

Il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario di fiducia e alla presenza di quest’ultimo agli incontri tra i due professionisti e i clienti, ingenerava un affidamento incolpevole nell’investitore e forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società.

I provvedimenti sono stati tutti impugnati dalle parti sanzionate dinanzi al TAR Lazio che, con le sentenze del 14.11.2018, n. 10965 (DPI spa), 10966 (Unicredit spa), 10967 (BPM spa), 10968 (IDB spa) e 10969 (MPS spa), ha rigettato i ricorsi tutti confermando i provvedimenti censurati e confermandone integralmente il contenuto.

Le gravi violazioni emerse nelle sedi giudiziarie competenti fondano certamente il diritto -in capo agli investitori- di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza degli acquisti illegittimamente perfezionatisi con i soggetti professionali coinvolti.

 

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