La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19013 del 27.4.2017, pubblicata in data 31.7.2017, ha pronunciato il principio di diritto secondo il quale nel valutare, ai sensi della dell’art. 1322 c.c., la meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato IRS, il giudice non può comunque prescindere dalle prescrizioni normative di cui all’art. 21 TUF e all’art. 26 Regolamento Consob n. 11522/1998. Le norme richiamate, applicabili anche in riferimento ad operazioni finanziarie eseguite dall’investitore “operatore qualificato”, come definito dall’art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/1998, costituiscono il quadro normativo entro il quale operare il giudizio di meritevolezza.

Gli articoli 21 TUF (norma imperativa e inderogabile) e 26 del Regolamento Consob n. 11522/1998, secondo la Corte di Legittimità, costituiscono disposizioni fondamentali che “vengono a trasfondere i principi di fondo della Direttiva n. 93/22 CE, prescrivendo che gli intermediari si comportino “con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse dei clienti e l’integrità del mercato” (art. 21 comma 1 lett. a.) e che l’intera loro operatività sia resa “coerente con i principi e le regole generali del Testo unico” sempre nel prevalente “interesse degli investitori e dell’integrità del mercato mobiliare” (art. 26, comma 1, lett. a.).

Laddove, poi, il contratto derivato IRS rivesta una funzione di copertura, il giudizio di meritevolezza va altresì svolto mediante la verifica dell’effettivo rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob con la Determinazione del 26 febbraio 1999, DI/99013791;

La Consob con la detta determinazione individua tutte le condizioni che debbono concorrere affinché un’operazione in strumenti finanziari possa essere legittimamente considerata di copertura. Ossia:

  1. che le operazioni «siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente»;
  2. che «sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziare (scadenza, tasso d’interesse, tipologia, etc.) dell’oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;
  3. che «siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente».

Posto che, afferma la Suprema Corte, la “detta determinazione Consob si inquadra nell’ambito delle misure di attuazione del TUF e del Regolamento Consob, si deve ritenere che la necessaria cura dell’interesse oggettivo del cliente – che la normativa dei citati artt. 21 e 26 va a inserire nell’ambito della generale valutazione di meritevolezza degli interessi prescritta dall’art. 1322 cod. civ. – si traduca, in relazione alle operazioni in derivati IRS con funzioni di copertura, nel rispetto delle sopra elencate condizioni.

L’interesse oggettivo del cliente, che abbia sottoscritto un contratto derivato con funzione di copertura, non potrà ritenersi soddisfatto e realizzato quando la concreta operazione di investimento intervenuta non presenti le condizioni tutte sopra richiamate, con conseguente nullità dello stesso per violazione dell’art. 1322 comma 2 c.c..

 

 

 

 

 

 

 

 

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