La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 19 novembre 2014, sancisce in modo perentorio che l’onere della prova in merito alla natura solutoria o ripristinatoria dei pagamenti (o addebiti) effettuati in conto corrente grava sulla banca qualora essa eccepisca la prescrizione della relativa azione restitutoria per illegittimità.

Ciò a prescindere dal fatto che la banca sia parte convenuta ovvero attrice sostanziale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Non solo. La Corte d’Appello rileva come sulla banca convenuta gravi pure l’onere di provare l’esatta soglia di affidamento, essendo stati evidentemente rilevati dal correntista elementi di fatto che provavano l’esistenza di una linea di credito.

Di seguito la massima della sentenza: “La banca, convenuta per la restituzione degli addebiti illegittimamente operati a titolo di interessi anatocistici, ha l’onere di indicare le operazioni ritenute solutorie al fine di far decorrere il termine decennale di prescrizione dalle singole operazioni anziché dalla chiusura del conto“.

Sentenza Corte d’Appello di Brescia del 19 novembre 2014

 

 

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