La Corte di Cassazione, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24428 del 2010, torna a pronunciarsi sulla decorrenza del termine prescrizionale dell’azione di indebito oggettivo per i versamenti effettuati dal correntista alla Banca.

La sentenza della prima sezione civile, n. 4518, depositata in data 26.02.2014, si distingue tuttavia dalla precedente pronuncia in quanto affronta la questione riguardante la decorrenza della prescrizione e la sua prova in modo sicuramente innovativo.

Il Giudice di Legittimità afferma che i versamenti eseguiti dal correntista in costanza di contratto di conto corrente hanno una natura ripristinatoria della provvista.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la funzione ripristinatoria è l’unica che possa corrispondere allo schema causale tipico del contratto di conto corrente.

Sicché una diversa destinazione dei versamenti è in deroga all’ordinaria utilizzazione della natura del contratto di conto corrente.

Ne consegue che l’ipotetica finalizzazione solutoria dei versamenti, incompatibile con lo schema causale tipico del contratto di conto corrente, deve essere provata dalla parte che intenda far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative gli interessi passivi anatocistici.

La Corte di Cassazione, dunque, non si limita semplicemente ad applicare il principio di prova ex art. 2697 c.c., a mente del quale grava sulla parte che eccepisce la prescrizione l’onere di allegare e provare il fatto che determina l’inizio della decorrenza del termine, ossia, nella materia in esame, la natura solutoria del versamento (peraltro sulla questione si era già pronunciata la giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Pescara, sentenza del 24.06.2013; in senso conforme vedasi Tribunale di Prato, sentenza n. 313 del 1.3.2013, Est. dott.ssa Alfonsina Manfredini; Tribunale di Taranto, sentenza n. 1418 del 28.06.2012, Pres. Est dott. Coccioli; Tribunale di Novara, sentenza n. 650 del 1.10.2010, Est. dott.ssa Simona Gambacorta; Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 173 del 9 febbraio 2013 – Pres. Buquicchio – Est. Consiglia Invitto; in senso conforme vedasi Corte d’Appello di Milano, sentenza del 20.02.2013 Pres. Vigorelli – Est. Carla Romana Raineri).

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame,va oltre tale principio di prova: posto che l’unica e tipica finalità dei versamenti eseguiti dal correntista in costanza di contratto di conto corrente è ripristinatoria, grava sulla parte che eccepisca la prescrizione del versamento dare prova della sua natura solutoria

Sicché, di regola, il termine prescrizionale, anche sulla scorta dell’insegnamento della precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale stesso.

Così si pronuncia il Giudice di Legittimità:

Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto, hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto.

Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.

Nella specie non è stato mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale

 

 

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