La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18887 pubblicata in data 15.7.2019, conferma l’orientamento di legittimità secondo il quale la possibilità di svolgere attività lavorativa durante il risposo festivo infrasettimanale, non è rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece- derivare da un loro accordo.

Afferma la Corte che:

– La L. n. 260 del 1949 (come modificata dalla L. n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. n. 22482 del 2016). La legge citata n. 260 del 1949 non ha, poi, esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni, alla inderogabilità previste da una legge anteriore (la L. n. 370 del 1934) per il riposo infrasettimanale (Cass. 7.8.2015 n. 16592).

– Solo per il “personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private” è stato statuito l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività (“nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo”) in presenza di esigenze di servizio.

– Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale (Cass. 19.10.2016 n. 21209).

– Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 16634 del 2005; Cass. n. 4435 del 2004).

– La rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005).

– I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176 del 1997) – di astenersi dalla prestazione.

In sintesi, l’orientamento di legittimità, cui dà seguito il Giudice di legittimità, è nel senso che la possibilità di svolgere attività lavorativa durante il riposo infrasettimanale festivo, non può essere rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo invece- derivare da un loro accordo.

Cassazione-lavoro-sentenza-18887-2019

 

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